Eseguire opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Eseguire opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 prevede una disciplina semplificata per le opere mirate a soddisfare esigenze temporanee ed urgenti. Prima della realizzazione dei manufatti è necessaria la comunicazione di inizio lavori e gli stessi devono essere immediatamente rimossi quando non se ne ha più bisogno e, in ogni caso, entro un termine non superiore a 90 giorni.

Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori (CIL) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1). Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Casa

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 29/08/2019 16:59.19