Distributori di carburante: trasmissione della documentazione relativa alle verifiche quindicennali

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

A tal fine, il SUAP chiede al titolare dell'impianto la documentazione elencata al punto 2 dell’Allegato A del Decreto del Dirigente dell'unità organizzativa 06/07/2017, n. 8143

La documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta.

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Ultimo aggiornamento: 28/02/2024 12:42.08