
Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento edilizio, nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone, è consentito al proprietario eseguire quegli interventi che sono finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo senza espletare gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva esistenza del pericolo. Al proprietario è fatto obbligo di dare immediata comunicazione dei lavori all’Amministrazione comunale e di dare luogo, entro trenta giorni dall’inizio degli stessi, agli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
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Ultimo aggiornamento: 17/03/2021 09:49.43